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Sez. 2, Sentenza n. 20898 del 27/10/2005 (Rv. 583920 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Riparto tra Giudice di pace e tribunale - Criteri - Violazione dell'art. 16 cod. strada - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583920-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

In tema di violazioni del codice della strada, l'art. 22-bis comma terzo lett. c) della legge n.689 del 1981 attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza a provvedere sulle opposizioni a sanzione amministrativa pecuniaria(principale) e a quella di natura diversa (accessoria) , riservando alla competenza del tribunale le sole opposizioni per sanzioni in materia urbanistica ed edilizia; pertanto, qualora sia stata contestata l'apertura senza autorizzazione di un passo carrabile, è devoluta alla cognizione del giudice di pace l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, con cui siano state inflitte la sanzione pecuniaria e quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi in relazione alla violazione della specifica norma prevista dall'art. 16 cod. della strada sulle fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 16, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)