Sez. 1, Sentenza n. 232 del 18/12/2025 Cc. (dep. 05/01/2026) Rv. 289310-02
ESECUZIONE - IN GENERE | Applicazione "in executivis" della diminuente di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Intervenuta irrevocabilità di altre sentenze di condanna - Riduzione della pena disposta dal giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di esecuzione, l'ulteriore riduzione di un sesto della pena inflitta a seguito di giudizio abbreviato, ove la stessa non sia stata ancora applicata dal giudice che ha deliberato la sentenza e la questione venga in rilievo nell'ambito di incidente di esecuzione instaurato per altri motivi dopo che siano nel frattempo divenute irrevocabili altre sentenze di condanna, può essere disposta dal giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad incidente di esecuzione per l'applicazione della disciplina del reato continuato, nella quale la Corte ha ritenuto che, nel rideterminare la pena unica complessiva, il giudice avrebbe dovuto procedere alla riduzione di un sesto della pena inflitta all'esito di giudizio abbreviato da una delle sentenze oggetto della richiesta, riduzione non ancora disposta nonostante la disciplina sull'immediata attivazione di ufficio di cui all'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen.).
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)