Sez. 1, Ordinanza n. 22537 del 23/05/2025 Cc. (dep. 16/06/2025) Rv. 288147-01
ESECUZIONE - IN GENERE | Applicazione della diminuente di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Rito - Procedura “de plano” ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - Rimedio esperibile - Opposizione davanti allo stesso giudice.
ESECUZIONE - IN GENERE
L'applicazione della riduzione della pena di un sesto, prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata "de plano" dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento "inaudita altera parte" avverso il quale può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)