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Sez. 1, Sentenza n. 30447 del 14/05/2025 Cc. (dep. 09/09/2025) Rv. 288342-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Sentenza emessa dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione - Riconoscimento della continuazione con fatti giudicati in abbreviato con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto - Estensione del beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288342-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

In tema di giudizio abbreviato, il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenza emessa successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e reati accertati con sentenza divenuta irrevocabile prima di tale data non comporta la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di estendere anche a questi ultimi il beneficio dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena concesso in relazione ai primi ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST., Legge 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C), Legge 10/10/2022 num. 150 art. 99 lett. C), Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)