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Sez. 5, Sentenza n. 17769 del 12/12/2002 (Rv. 559200 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Lavoro dirigenziale - Somme percepite a titolo risarcitorio - Reddito imponibile - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559200-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, anche in riferimento al lavoro dirigenziale, l'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - nella parte in cui stabilisce che "le indennità conseguite... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di reddito, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli... perduti" - assoggetta a tributo solo quelle somme percepite dal contribuente, anche in via transattiva, a titolo di risarcimento del danno, destinate a reintegrare il danno da mancata percezione di redditi (ed in questo novero compie un'ulteriore esclusione, con riguardo ai redditi non percepiti a causa dell'invalidità permanente o da morte) e non a ristorare il diverso pregiudizio consistente nel dispendio di energie psicofisiche oltre l'orario massimo di lavoro esigibile, siccome ritenuto dal giudice in base al criterio di ragionevolezza con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 1986 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)