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Sez. 1, Sentenza n. 9893 del 11/10/1997 (Rv. 508756 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Indennità conseguita a titolo di risarcimento del danno - Disciplina ex art. 6, secondo comma, d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione retroattiva - Ammissibilità - Somme percepite a titolo di risarcimento, anche in via transattiva - Reddito imponibile - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508756-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 6, secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui dispone che "le indennità conseguite...a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli...perduti" esplica effetto, nel concorso delle condizioni previste dall'art. 36, d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, anche rispetto ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 917 del 1986. In virtù di tale disposizione le somme percepite, anche in via transattiva, dal contribuente a titolo di risarcimento costituiscono reddito imponibile solo se - e nei limiti in cui - siano destinate a reintegrare il danno subito dalla mancata percezione di redditi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)