diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14241 del 28/10/2000 (Rv. 541287 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Somme percepite a titolo risarcitorio - Reddito imponibile - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541287-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)