Sez. 5, Sentenza n. 10702 del 11/05/2009 (Rv. 608176 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE | Assoluta incertezza sul luogo della notificazione - Art. 17, terzo comma d.lgs n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE
Nel processo tributario, qualora vi sia assoluta incertezza in ordine al luogo in cui deve essere eseguita la notificazione dell'impugnazione, per avere l'interessato esperito infruttuosi tentativi sia presso il domiciliatario processuale, sia presso la sede sociale della controparte, sia presso la residenza del liquidatore-legale rappresentante, trova applicazione l'art. 17, terzo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non l'art. 143 cod. proc. civ., dovendosi dare prevalenza alla norma processuale speciale, la quale, prevedendo che la notificazione può essere validamente eseguita presso la segreteria della commissione tributaria, detta una disciplina non meno garantista di quella risultante dalla norma generale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)