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Sez. 2, Sentenza n. 1057 del 09/02/1985 (Rv. 439193 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTI DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) - TABELLA MILLESIMALE - APPROVAZIONE - CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITÀ - APPROVAZIONE A MAGGIORANZA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA - NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439193-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTI DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) - TABELLA MILLESIMALE - APPROVAZIONE - CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITÀ - APPROVAZIONE A MAGGIORANZA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA - NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE.*

Qualora la formazione delle tabelle millesimali venga adottata dall'assemblea condominiale a maggioranza, la relativa deliberazione assembleare che per essere valida deve raggiungere la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell'edificio (art. 68, comma secondo, disp. Att. Cod. civ., in relazione all'art. 1138, comma terzo, e all'art. 1136, comma secondo cod. civ.), non impegna gli assenti e i dissenzienti, richiedendosi per la formazione delle tabelle millesimali il consenso di tutti i condomini; gli assenti e i dissenzienti, di conseguenza possono fare valere non solo la nullità assoluta della deliberazione denunziando l'eventuale Mancanza sulla deliberazione approvata del numero dei voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti o la Mancanza della metà del valore dell'edificio, ma anche la nullità relativa costituita dalla loro mancata adesione. (Conf 7040/83, mass n 431671; (Conf 5593/80, mass n 409451, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)