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Sez. 2, Sentenza n. 7040 del 24/11/1983 (Rv. 431671 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) - ADOZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI DALL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE A MAGGIORANZA - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEGLI ASSENTI E DEI DISSENZIENTI.*
Stato
decisa il 1983-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431671-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) - ADOZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI DALL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE A MAGGIORANZA - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEGLI ASSENTI E DEI DISSENZIENTI.*

Qualora, la formazione delle tabelle millesimali venga adottata dall'assemblea condominiale a maggioranza, la relativa deliberazione assembleare che per essere valida deve raggiungere la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell'edificio (art. 68, comma 2, disp. Att. Cod. civ., in relazione all'art. 1138, comma 3, e all'art. 1136, comma 2, cod. civ.), non impegna gli assenti ed i dissenzienti, richiedendosi per la formazione delle tabelle millesimali il consenso di tutti i condomini; gli assenti e i dissenzienti, di conseguenza possono far valere non solo la nullità assoluta della deliberazione, denunziando l'eventuale Mancanza sulla deliberazione approvata del numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti o la Mancanza della metà del valore dell'edificio, ma anche la nullità relativa costituita dalla loro mancata adesione. (Conf 5593/80, mass n 409451, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)