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Sez. 5, Sentenza n. 3532 del 27/05/1988 Cc. (dep. 15/09/1988) Rv. 179184 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - REATO DI CUI ALL'ART. 7 ULTIMA PARTE D.P.R. 6 OTTOBRE 1978, N. 627 - FORMAZIONE O ALTERAZIONE DI STAMPATI, DOCUMENTI O REGISTRI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA TUTELA DELL'ORIGINALE GENUINITÀ DEI TIPI CARTACEI.*
Stato
decisa il 1988-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179184-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - REATO DI CUI ALL'ART. 7 ULTIMA PARTE D.P.R. 6 OTTOBRE 1978, N. 627 - FORMAZIONE O ALTERAZIONE DI STAMPATI, DOCUMENTI O REGISTRI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA TUTELA DELL'ORIGINALE GENUINITÀ DEI TIPI CARTACEI.*

La sanzione penale prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di imposte sul valore aggiunto e di introduzione dell'Obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, è diretta a tutelare esclusivamente l'originale genuinità dei tipi cartacei, obbligatoriamente prefissati, sicché l'immutazione del contenuto della bolla di accompagnamento, che sia rimasta integra nei suoi elementi strutturali e di preformazione, non integra la fattispecie delittuosa di cui alla norma citata. (Conf mass n 177050; (Conf mass n 177051).*

Riferimenti normativi: DPR 06/10/1978 num. 627 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)