Sez. 5, Sentenza n. 4962 del 18/10/1988 Cc. (dep. 10/12/1989) Rv. 182803 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - REATO DI CUI ALL'ART. 7 ULTIMA PARTE D.P.R. 6 OTTOBRE 1978, N. 627 - FORMAZIONE O ALTERAZIONE DI STAMPATI, DOCUMENTI O REGISTRI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA TUTELA DELL'ORIGINALE GENUINITÀ DEI TIPI CARTACEI.*
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - REATO DI CUI ALL'ART. 7 ULTIMA PARTE D.P.R. 6 OTTOBRE 1978, N. 627 - FORMAZIONE O ALTERAZIONE DI STAMPATI, DOCUMENTI O REGISTRI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA TUTELA DELL'ORIGINALE GENUINITÀ DEI TIPI CARTACEI.*
La sanzione penale prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di imposte sul valore aggiunto e di introduzione dell'Obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, è diretta a tutelare esclusivamente l'originale genuinità dei tipi cartacei, obbligatoriamente prefissati, di guisa che l'immutazione del contenuto della bolla di accompagnamento, che sia rimasta integra nei suoi elementi strutturali e di preformazione, non realizza la fattispecie delittuosa prevista nella citata norma. (Conf mass n 179184; (Conf mass n 177970; (Conf mass n 177051; (Conf mass n 177050).*
Riferimenti normativi: DPR 06/10/1978 num. 625 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)