Sez. U, Sentenza n. 5486 del 11/10/1988 (Rv. 460089 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - DISCIPLINA PREVISTA DAL DPR N. 636 DEL 1972 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRIBUTO CON L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - DISCIPLINA PREVISTA DAL DPR N. 636 DEL 1972 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRIBUTO CON L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che ha regolato compiutamente il sistema del contenzioso tributario, la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente si esplica esclusivamente mediante i ricorsi alle commissioni tributarie contro specifici Atti (di accertamento, d'imposizione o di rifiuto di restituzione di somme riscosse) dall'amministrazione finanziaria, senza che ciò sia in contrasto con l'art. 113 cost., atteso - come rilevato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 287 del 1974 - che dette commissioni sono organi di giurisdizione speciale e che la Costituzione consente che a questi ultimi sia affidata, in via esclusiva, la tutela dei diritti soggettivi attinenti alla materia loro devoluta. (V 1466/87, mass n 450907; (V 2118/81, mass n 412841; (V 942/77, mass n 384560).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)