Sez. U, Sentenza n. 1466 del 11/02/1987 (Rv. 450907 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R. M.) - CONTENZIOSO - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE EX D.P.R. N. 636 DEL 1972 - NECESSITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R. M.) - CONTENZIOSO - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE EX D.P.R. N. 636 DEL 1972 - NECESSITÀ.*
Nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che ha regolato compiutamente il sistema del contenzioso tributario, la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente (e, perciò, anche del sostituto d'imposta) si esplica esclusivamente davanti alle commissioni tributarie, mediante la proposizione di ricorsi contro specifici Atti (di accertamento o d'imposizione) dell'amministrazione finanziaria ovvero di ricorsi contro il rigetto di istanze tendenti ad ottenere la ripetizione di somme indebitamente pagate (dal contribuente o dal sostituto d'imposta). Detta tutela giurisdizionale (davanti alle commissioni) vale pure per l'imposta di ricchezza mobile, ancorché questa - in quanto abolita, a decorrere dall'1 gennaio 1974, dall'art. 82, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (istitutivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) - non sia compresa nell'elencazione (contenuta nell'art. 1 del citato d.P.R. del 1972 n. 636) delle imposte le cui controversie sono devolute alle commissioni tributarie, giacché la configurazione di una diversa giurisdizione per le controversie concernenti le imposte soppresse sarebbe in contrasto con l'intento del legislatore di razionalizzare e rendere più efficiente il contenzioso tributario, nonché con l'argomento letterale desumibile dal quinto comma dell'art. 43 dello stesso provvedimento legislativo. (Conf 2118/81, mass n 412841).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)