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Sez. U, Sentenza n. 942 del 08/03/1977 (Rv. 384560 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - IN GENERE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - DISCIPLINA RISULTANTE DAL DPR N 636 DEL 1972 - AZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL CONTRIBUENTE PER L'ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DEBITO D'IMPOSTA DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE OD ALL'AGO - IMPROPONIBILITA - TRIBUTI SOGGETTI AD AUTOTASSAZIONE - TUTELA DELLA PRETESA DEL CONTRIBUENTE SULL'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DEL DEBITO D'IMPOSTA - FORME.*
Stato
decisa il 1977-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384560-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - IN GENERE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - DISCIPLINA RISULTANTE DAL DPR N 636 DEL 1972 - AZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL CONTRIBUENTE PER L'ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DEBITO D'IMPOSTA DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE OD ALL'AGO - IMPROPONIBILITA - TRIBUTI SOGGETTI AD AUTOTASSAZIONE - TUTELA DELLA PRETESA DEL CONTRIBUENTE SULL'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DEL DEBITO D'IMPOSTA - FORME.*

Il DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla revisione del contenzioso tributario, regola compiutamente, con riguardo alle imposte elencate nell'art 1, la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente, riconoscendo a questi esclusivamente il ricorso alle commissioni tributarie avverso specifici Atti dell'amministrazione finanziaria, di accertamento, d'imposizione, ovvero di rifiuto di restituzione di somme riscosse (art 16). Questa nuova disciplina, pertanto, comporta l'improponibilita di un'Azione del contribuente per l'accertamento negativo del debito d'imposta, in via preventiva, non soltanto davanti alle commissioni, ma anche davanti all'autorita giudiziaria ordinaria, in quanto la compiutezza dell'indicata regolamentazione determina abrogazione, per incompatibilita (art 46), delle preesistenti Disposizioni che consentivano quell'Azione davanti al giudice ordinario (ivi compreso l'art 6 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all e). Dal predetto sistema consegue, con riguardo ai Tributi soggetti ad autotassazione (nella specie, IVA), che il contribuente, ove abbia motivo di ritenere insussistenti i presupposti del debito d'imposta, ha la sola alternativa fra il mancato assolvimento del debito, per poi ricorrere alle commissioni contro gli Atti impositivi dell'amministrazione, subendo pero l'eventuale esecutorieta degli Atti medesimi, o l'adempimento del debito stesso, per poi insorgere davanti alle commissioni in caso di rifiuto dell'amministrazione di restituire quanto riscosso.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)