Sez. 1, Sentenza n. 256 del 01/02/1974 (Rv. 367880 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - INEQUIVOCITA - AUTOSUFFICIENZA - ESTREMI - INTERPRETAZIONE - CRITERIO - POTERI DEL GIUDICE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - INEQUIVOCITA - AUTOSUFFICIENZA - ESTREMI - INTERPRETAZIONE - CRITERIO - POTERI DEL GIUDICE.*
I requisiti della inequivocita e dell'autosufficienza, nella dichiarazione scritta di cui all'art 269 n 2 cod civ, devono sussistere non solo in riguardo al fatto 'paternità, ma anche in riguardo alla designazione della persona di cui il dichiarante afferma di essere padre. Agli effetti su indicati, l'autosufficienza della designazione va intesa nel senso che la scrittura deve contenere elementi idonei alla identificazione del soggetto designato e non gia nel senso che l'identita del soggetto debba risultare evidente nella scrittura attraverso l'impiego di speciali formule o, in particolare, mediante l'enunciazione delle generalita. Pertanto, non e preclusa al giudice la possibilita di assoggettare la dichiarazione di cui alla norma su richiamata a un adeguato procedimento di interpretazione, diretto a esplicare il contenuto del documento anche mediante l'accertamento delle circostanze in cui la dichiarazione fu emessa. (V 2063'71, mass n 352735; 2081'68, mass n 334212).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)