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Sez. 1, Sentenza n. 2081 del 22/06/1968 (Rv. 334212 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - DICHIARAZIONE SCRITTA NON EQUIVOCA - NATURA GIURIDICA - DICHIARAZIONE DI SCIENZA - SUFFICIENZA - CARATTERE DELLA UNIVOCITA - ESTREMI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334212-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - DICHIARAZIONE SCRITTA NON EQUIVOCA - NATURA GIURIDICA - DICHIARAZIONE DI SCIENZA - SUFFICIENZA - CARATTERE DELLA UNIVOCITA - ESTREMI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art. 269 n. 2 cod. civ., disponendo che la paternita naturale puo essere eccezionalmente dichiarata quando la paternita risulti indirettamente da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternita, non esige che la scrittura debba avere carattere negoziale, tale da costituire una dichiarazione di volonta, ed e invece sufficiente che essa riveli, indipendentemente dalla volonta del dichiarante, obiettivamente, il suo convincimento di essere effettivamente il padre della creatura. E sufficiente cioe che la scrittura abbia contenuto di dichiarazione di scienza e non e richiesta la volonta del dichiarante di attribuire al figlio uno stato. La dichiarazione, pero, deve essere univoca, nel senso di non lasciare dubbi in ordine al suo significato e, dunque, autosufficiente, ossia tale da poter essere interpretata dal giudice senza necessita di ricorrere ad altre prove. Non e tuttavia necessario che la dichiarazione di scienza della paternita naturale sia espressa in modo letterale e formale, perche la non equivocita non e eliminata dalla necessita di un processo logico di interpretazione da parte del giudice di merito, il quale puo, quindi, al fine di chiarire il contenuto del documento, valutare anche le circostanze in cui la dichiarazione fu emessa e che risultino in Atti. La valutazione compiuta dal giudice di merito circa il contenuto ed il valore della dichiarazione e incensurabile in Cassazione, se congruamente e correttamente motivata. (V. 2644-67, massima n. 330040 400-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)