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Sez. L, Sentenza n. 6101 del 21/05/1992 (Rv. 477306 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Disciplina ex D.L. n. 328 del 1986 - Condizione ostativa al godimento dei benefici - Lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previsti dai contratti collettivi nazionale e provinciali - Carattere esclusivo.
Stato
decisa il 1992-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477306-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

Alla stregua della disciplina degli sgravi contributivi di cui al d.l. n. 328 del 1986, convertito con modificazioni nella legge n. 440 del 1986, la condizione ostativa al godimento dei benefici prevista dall'art. 3, lett. c) dello stesso d.l., sussiste unicamente per i lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali, e non è configurabile per l'ipotesi in cui i lavoratori, pur denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle previste in tali contratti, siano però di fatto retribuiti in misura inferiore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/07/1986 num. 328 art. 3, Legge 31/07/1986 num. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)