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Sez. L, Sentenza n. 5217 del 05/06/1996 (Rv. 497965 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Presupposti del beneficio - Abolizione - Decorrenza - Criteri di prevalenza fra contratti collettivi contemporaneamente vigenti previsti dalla normativa precedente.
Stato
decisa il 1996-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497965-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 20 febbraio 1986 n. 34 - non convertito e successivamente reiterato dal D.L. 26 aprile 1986 n. 123 e dal d.l. 3 luglio 1986 n. 328, convertito nella legge 31 luglio 1986 n. 440 -, la fiscalizzazione degli oneri sociali spetta alla sola condizione che i lavoratori delle imprese interessate ricevano retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali, purché vigenti. Tale normativa, che si inserisce nel più ampio contesto delle disposizioni finalizzate ad incentivare l'applicazione dei contratti collettivi di diritto comune, ha infatti modificato, abbandonando ogni criterio di prevalenza fra diversi contratti collettivi contemporaneamente vigenti, quella precedentemente vigente - prevista dall'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 782 e dall'art. 2 del D.L. 24 marzo 1982 n. 91, convertito in legge 21 maggio 1982 n. 267 -, la quale subordinava la concessione del beneficio alla condizione che le imprese assicurassero ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/02/1986 num. 34, Decreto Legge 26/04/1986 num. 123, Decreto Legge 24/03/1982 num. 91, Legge 31/07/1986 num. 440, Decreto Legge 03/07/1986 num. 328, Legge 28/11/1980 num. 782, Legge 21/05/1982 num. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)