Sez. L, Sentenza n. 7134 del 16/05/2002 (Rv. 554452 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Disciplina ex D.L. n. 328 del 1986 - Condizione ostativa al godimento dei benefici - Lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi - Carattere esclusivo - Retribuzione di fatto erogata ai dipendenti - Irrilevanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Alla stregua della disciplina degli sgravi contributivi di cui al D.L. n. 328 del 1986, convertito con modificazioni nella legge n. 440 del 1986, la condizione ostativa al godimento dei benefici prevista dall'art. 3, lett. c), dello stesso D.L. sussiste unicamente per i lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi; pertanto, è irrilevante la circostanza che i dipendenti, pur denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle contrattuali, siano di fatto retribuiti in misura inferiore, posto che, nell'attuale sistema previdenziale, retribuzione denunciata a fini contributivi e retribuzione corrisposta effettivamente non devono essere necessariamente coincidenti, cosicché, quando il legislatore prescrive che la prima sia non inferiore a determinati parametri, non presuppone necessariamente che anche la seconda corrisponda a quei medesimi parametri, essendo una tale prescrizione intesa unicamente a salvaguardare l'interesse finanziario degli istituti previdenziali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/07/1986 num. 328 art. 3, Legge 31/07/1986 num. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)