Sez. L, Sentenza n. 252 del 14/01/1988 (Rv. 456833 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - TERMINE DI NOVANTA GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO - DECORRENZA - INTERESSE DELLA LAVORATRICE AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO - MOMENTO COSTITUTIVO - EFFETTIVA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - TERMINE DI NOVANTA GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO - DECORRENZA - INTERESSE DELLA LAVORATRICE AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO - MOMENTO COSTITUTIVO - EFFETTIVA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.*
Con riguardo al licenziamento della lavoratrice in gravidanza, inefficace perché intimato nel periodo di interdizione previsto dalla legge n. 1204 del 1971, il "dies a quo" del termine di novanta giorni previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge cit. Per la presentazione (da parte della lavoratrice licenziata) del certificato medico di gravidanza, cui è esclusivamente subordinato il diritto della stessa al ripristino del rapporto di lavoro, decorre - non già dall'intimazione del licenziamento - ma dall'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, come espressamente previsto dal regolamento di esecuzione (art. 4, secondo comma, d.P.R. n. 1026 del 1976), che in tale parte non contrasta con alcuna disposizione della citata legge n. 1204, per cui l'interesse della lavoratrice al ripristino del rapporto sorge al momento dell'effettiva cessazione dello stesso. (V 6384/87, mass n 454658; (V 1773/86, mass n 445062).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 com. 2 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)