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Sez. L - , Ordinanza n. 3614 del 14/02/2018 (Rv. 647413 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Pubblico impiego privatizzato - Dirigenti amministrazione penitenziaria - C.c.n.l. dirigenti area ministeri - Applicabilità - Decorrenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647413-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

La disciplina normativa ed economica prevista dai contratti collettivi della dirigenza dell'area Ministeri si applica al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria solo a decorrere dal 18 novembre 2004, e non anche nel periodo di vacanza contrattuale successivo al c.c.n.l. del 5 aprile 2001, che ne ha espressamente demandato la regolazione ad una successiva sequenza contrattuale e alle relative norme di raccordo, poi contenute nel c.c.n.l. del 18 novembre 2004, in applicazione dell'art. 41, comma 5, della l. n. 449 del 1997; pertanto, sino al 17 novembre 2004 a tale personale continua a essere riservato il trattamento retributivo previsto per i dirigenti della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 40 della l. n. 395 del 1990.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/04/2001 art. 36, Contr. Coll. 05/04/2001 art. 46, Contr. Coll. 18/11/2004 art. 10 com. 1, Contr. Coll. 18/11/2004 art. 10 com. 2, Contr. Coll. 18/11/2004 art. 11, Legge 15/12/1990 num. 395 art. 40, Legge 21/12/1997 num. 449 art. 41 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)