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Sez. 1, Sentenza n. 2632 del 07/08/1972 (Rv. 360187 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - AUTORIZZAZIONE AD ENTE PUBBLICO - APPROVAZIONE TUTORIA - NATURA - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - SANATORIA - EFFICACIA RETROATTIVA.*
Stato
decisa il 1972-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360187-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - AUTORIZZAZIONE AD ENTE PUBBLICO - APPROVAZIONE TUTORIA - NATURA - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - SANATORIA - EFFICACIA RETROATTIVA.*

L'autorizzazione a stare in giudizio concessa dall'organo amministrativo competente al rappresentante di un ente pubblico e la relativa approvazione tutoria, prodotta per la prima volta in Cassazione, valgono, non solo a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede, ma anche a sanare, operando retroattivamente, le irregolarita che eventualmente avessero inficiato, per la mancata produzione di esse, i precedenti gradi di giudizio, in quanto l'autorizzazione a stare in giudizio e l'approvazione tutoria non pongono in essere il requisito di validita della Costituzione dell'ente, ma solo una condizione di efficacia di questa. (Conf 1810'71, mass n 352325).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)