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Sez. 3, Sentenza n. 1810 del 12/06/1971 (Rv. 352325 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE - APPROVAZIONE TUTORIA - NATURA DI CONDIZIONE DI EFFICACIA - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SANATORIA RETROATTIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352325-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE - APPROVAZIONE TUTORIA - NATURA DI CONDIZIONE DI EFFICACIA - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SANATORIA RETROATTIVA - LIMITI.*

L'autorizzazione a stare in giudizio concessa dall'organo amministrativo competente al rappresentante di un ente pubblico e la relativa approvazione tutoria, prodotte per la prima volta in Cassazione valgono non solo a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede ma anche a sanare, operando retroattivamente, le irregolarita che eventualmente inficiassero, per la mancata esibizione di esse, i precedenti giudizi, in quanto l'autorizzazione a stare in giudizio e l'approvazione tutoria non pongono in essere un requisito di validita della Costituzione dell'ente ma solo una condizione di efficacia di questa. Tale principio peraltro non puo trovare applicazione nei casi in cui il giudice di merito abbia gia rilevato la Mancanza del presupposto processuale costituito dal difetto di autorizzazione a stare in giudizio e ne abbia tratte le debite conseguenze circa la improcedibilita della domanda o della impugnazionè invero, l'Esercizio della facolta di esibire l'autorizzazione a stare in giudizio resta precluso dal momento in cui viene a cessare per la parte la possibilita di esibire nuovi documenti, momento che e segnalato sia per il giudizio di primo grado che per quello di appello dalla rimessione della causa al collegio. (V 3995'69, mass n 344465).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)