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Sez. 5, Sentenza n. 24075 del 10/11/2006 (Rv. 594949 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Redditi di impresa - Applicabilità - Condizioni - Soci di società di persone - Estensione - Limiti - Fondamento - Reddito percepito dal socio a compenso dell'attività svolta per la società come amministratore - Deducibilità ex art. 120 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Onere probatorio - A carico della società contribuente.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594949-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI

In tema di ILOR e con riguardo alle società di persone, la spettanza della deduzione dal reddito d'impresa prevista dall'art. 120 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionata alla circostanza che il socio presti la sua opera nell'impresa e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. Possono, pertanto, essere dedotte le quote di reddito derivanti dalla partecipazione agli utili del socio, in quanto al medesimo imputate ai fini Irpef come reddito proprio del contribuente e non della società; tuttavia, quando il reddito del socio non è quello derivante dalla partecipazione agli utili, ma rappresenta un costo affrontato dalla società per compensare il lavoro del socio che esplichi attività di amministratore, la deduzione non può aver luogo, riferendosi essa al reddito del socio quale percettore di utili, senza che possa aver rilievo il fatto che il socio amministratore lavori prevalentemente per la società, attenendo il concetto di "prevalenza", ai fini della detta deduzione, al solo reddito del socio in quanto tale. L'onere di provare, in presenza di contestazione, che il socio presta la sua opera nella società e che tale opera costituisce la sua "occupazione prevalente" è - come in genere l'onere di dimostrare le componenti negative del reddito, tanto riguardo alla loro esistenza che all'inerenza - a carico della società contribuente, atteso che dette circostanze, in quanto legittimanti la deduzione, rappresentano gli elementi costitutivi del diritto della società alla deduzione stessa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 120, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)