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Sez. 5, Sentenza n. 19345 del 08/09/2006 (Rv. 593175 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Art. 7 del d.P.R. n. 599 del 1973 e art. 120 del d.P.R. n. 917 del 1986 - "Occupazione prevalente" - Nozione - Riferimento esclusivo all'elemento temporale - Esclusione - Valutazione complessiva delle circostanze di fatto - Necessità - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593175-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI

In tema di ILOR, per accertare quale sia l'occupazione prevalente, ai fini della spettanza della deduzione di cui all'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (e poi all'art. 120 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), i criteri della percentuale d'impegno temporale e della quota parte del reddito prodotto costituiscono indici significativi, che debbono essere coordinati tra loro, ed eventualmente con altri, in relazione alle circostanze di fatto ed alla fattispecie concreta: la nozione di occupazione prevalente, infatti, non fa riferimento esclusivamente all'elemento temporale, ma impone un giudizio complessivo, in cui possono assumere rilevanza diversi fattori sintomatici, ivi compreso anche il risultato economico dell'attività, la cui valutazione, rimessa al giudice di merito, è sindacabile in sede di legittimità soltanto ove si denunci l'omessa considerazione di elementi decisivi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)