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Sez. 1, Sentenza n. 837 del 26/03/1973 (Rv. 363130 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - DELLE SERVITU APPARENTI DISCONTINUE - AMMISSIBILITA - INNOVAZIONE DEL VIGENTE CODICE CIVILE - USUCAPIONE DI SERVITU DI PASSAGGIO - CONDIZIONI - TERMINE - DECORRENZA - DAL 28 OTTOBRE 1941 - ANTERIORE POSSESSO - INEFFICACIA - SOSPENSIONE DEL TERMINE DURANTE LA GUERRA - CONSEGUENZE - POSSESSO UTILE - PERIODO NECESSARIO.*
Stato
decisa il 1973-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363130-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - DELLE SERVITU APPARENTI DISCONTINUE - AMMISSIBILITA - INNOVAZIONE DEL VIGENTE CODICE CIVILE - USUCAPIONE DI SERVITU DI PASSAGGIO - CONDIZIONI - TERMINE - DECORRENZA - DAL 28 OTTOBRE 1941 - ANTERIORE POSSESSO - INEFFICACIA - SOSPENSIONE DEL TERMINE DURANTE LA GUERRA - CONSEGUENZE - POSSESSO UTILE - PERIODO NECESSARIO.*

Il codice civile vigente - con particolare riferimento all'acquisto per usucapione delle servitu discontinue, fra le quali, per costante tradizione, si colloca la servitu di passaggio - ha innovato la disciplina contenuta nell'art 630 del codice civile del 1865 - a norma del quale nessuna servitu discontinua, anche se apparente, poteva essere acquistata per usucapione -, riconoscendo la possibilita dell'acquisto delle servitu apparenti, anche se discontinue. Conseguentemente, a differenza di quanto avveniva nel vigore del codice civile del 1865, in base all'art 1061 del codice vigente, anche una servitu di passaggio puo essere acquistata per usucapione, purche sia apparente e, cioe, a condizione che esistano nel fondo servente o in quello dominante segni visibili, concretantisi in opere permanenti, che assolvano una funzione di strumentalita necessaria rispetto all'Esercizio della servitu e ne rivelino esteriormente, in modo non equivoco, l'esistenza. Tuttavia, dato il carattere innovativo della norma che consente l'acquisto per usucapione delle servitu discontinue apparenti, come espressamente stabilisce l'art 158 delle disp att e trans cod civ, il termine per l'usucapione comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941, data in cui entro in vigore il libro della proprieta del vigente codice civile; sicche il possesso utile ai fini dell'usucapione di tali servitu e solo quello esercitato dalla data anzidetta, mentre il possesso anteriore - non essendo considerato dalla legge del tempo in cui e stato esercitato idoneo all'usucapione - e del tutto irrilevante. Tenuto conto, poi, della sospensione dei termini durante lo stato di guerra, disposta dagli artt 1 del RDL 3 gennaio 1944, n 1, e 1 del dll 24 dicembre 1944, n 392, ed applicabile anche all'usucapione, l'acquisto per usucapione ordinaria di una servitu di passaggio, il cui Esercizio abbia avuto inizio sotto il vigore del codice civile del 1865, presuppone, pertanto, che il possesso utile ad essa corrispondente si sia protratto, dall'anzidetta data del 28 ottobre 1941, per ventitre anni, tre mesi e otto giorni. (V 1986/69, mass n 341192; 2571/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 630, Cod. Civ. art. 1061

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)