Sez. 2, Sentenza n. 1986 del 06/06/1969 (Rv. 341192 - 01)
GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - USUCAPIONE - APPLICABILITA.*
GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - USUCAPIONE - APPLICABILITA.*
La sospensione del corso dei termini prescrizionali prevista dal RDL 3 gennaio 1944, n. 1, e prorogata dal dll 24 dicembre 1944, n. 392, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra opera anche per il decorso dei termini di usucapione, in base al principio generale fissato dall'art.1165 cod.civ.. (V. 3178-68, massima n.336099 1961-66, massima n.323805 1760-66, massima n.323424 2222-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Decr. Legge Luogoten. 24/12/1944 num. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)