Sez. 3, Sentenza n. 2504 del 17/10/1967 (Rv. 329822 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTO CON IL QUALE SI INIZIA UN GIUDIZIO - NOZIONE - APPLICAZIONE IN TEMA RISARCIMENTO DI DANNI PER PAGAMENTO DA PARTE DI UNA BANCA DI ASSEGNO NON TRASFERIBILE CON FIRMA FALSA DEL PRENDITORE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTO CON IL QUALE SI INIZIA UN GIUDIZIO - NOZIONE - APPLICAZIONE IN TEMA RISARCIMENTO DI DANNI PER PAGAMENTO DA PARTE DI UNA BANCA DI ASSEGNO NON TRASFERIBILE CON FIRMA FALSA DEL PRENDITORE.*
Per atto col quale si inizia il giudizio ed a cui la legge attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione si deve intendere quello relativo al diritto che costituisce materia del rapporto dedotto in giudizio, nel quale la prescrizione viene eccepita. Pertanto, non e idoneo ad interrompere la prescrizione della Azione rivolta al risarcimento dei danni subiti a causa del fatto illecito di una banca(che ha pagato un assegno non trasferibile giratale per l'incasso, con la firma falsa del prenditore, da un terzo estraneo al rapporto cartolare), l'atto col quale il richiedente l'assegno conviene in giudizio la banca per ottenere, in via surrogatoria al prenditore intestatario dell'assegno medesimo, il rimborso dell'importo dell'assegno. Trattasi, infatti, di diritti nettamente distinti sotto il profilo oggettivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 17, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 40, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)