Sez. 2, Sentenza n. 397 del 26/01/1985 (Rv. 438606 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - LIMITI DI EFFICACIA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - LIMITI DI EFFICACIA.*
Poiché la domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione soltanto quando abbia per oggetto lo stesso diritto colpito dal pericolo di Estinzione per decorso del tempo, deve escludersi che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per vizi della cosa venduta possa essere interrotta dalla domanda diretta a fare valere il credito nascente dalla fornitura della merce. (Conf 3441/77, mass n 386990; (Conf 2504/67, mass n 329822).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)