Sez. 3 - , Sentenza n. 38484 del 05/07/2019 Ud. (dep. 17/09/2019) Rv. 277322 - 02
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Proscioglimento per intervenuta prescrizione nel corso del giudizio di merito - Confisca delle aree e dei terreni abusivamente lottizzati - Rispetto dei criteri di proporzionalità - Necessità - Omessa individuazione dei beni da parte del giudice di merito - Conseguenze - Annullamento con rinvio sul punto
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di lottizzazione abusiva, la Corte di cassazione, anche qualora confermi la decisione di estinzione del reato urbanistico per intervenuta prescrizione, deve disporre l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, laddove il provvedimento ablatorio sia stato disposto in modo generalizzato e non limitato ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prescrizione del reato non impedisce la prosecuzione del giudizio quando sia necessaria con riguardo a profili di accertamento funzionali all'adozione di pronunce che la legge demanda al giudice penale e che sono diverse ed ulteriori rispetto alla cognizione sull'azione penale strettamente intesa).
Riferimenti normativi: Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)