Sez. 1, Sentenza n. 1797 del 22/05/1969 (Rv. 340869 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - INCAPACITA DI INTENDERE E VOLERE - PROVA DI UNA MALATTIA ANNULLANTE IN TOTO LE FACOLTA PSICHICHE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DI UN TRANSITORIO TURBAMENTO PSICHICO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - INCAPACITA DI INTENDERE E VOLERE - PROVA DI UNA MALATTIA ANNULLANTE IN TOTO LE FACOLTA PSICHICHE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DI UN TRANSITORIO TURBAMENTO PSICHICO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Per poter affermare l'incapacita di intendere e di volere, ai fini dell'annullamento di un negozio giuridico per incapacita naturale, a termini dell'art.428 cod.civ., non e necessaria la prova di una malattia che annulli, in modo totale ed assoluto, le facolta psichiche del soggetto, ma e sufficiente la dimostrazione di un perturbamento psichico, anche transitorio, tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le facolta intellettive del soggetto medesimo, in modo da impedirgli o da ostacolargli una seria valutazione dei propri Atti e la formazione di una cosciente volonta. (V. 2725-68, massima n.335309 2037-68, massima n.334108).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)