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Sez. 1, Sentenza n. 240 del 05/02/1970 (Rv. 345064 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - INCAPACITA TOTALE E ASSOLUTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - MENOMAZIONE GRAVE DELLE FACOLTA INTELLETTIVE E VOLITIVE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345064-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - INCAPACITA TOTALE E ASSOLUTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - MENOMAZIONE GRAVE DELLE FACOLTA INTELLETTIVE E VOLITIVE - SUFFICIENZA.*

Ai fini dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art 428 cod civ non e necessaria l'incapacita totale ed assoluta del soggetto, ma e sufficiente che le facolta volitive ed intellettive risultino grandemente menomate, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dei propri Atti o la formazione di una volonta cosciente (V 3543-69 massima n 343718 1797-69 massima n 340869 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)