Sez. 1, Sentenza n. 4394 del 13/05/1987 (Rv. 453127 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - NOZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - ATTRIBUZIONI COMPIUTE IN ADEMPIMENTO DI DOVERI MORALI OD A SCOPO DI PUBBLICA UTILITÀ OVVERO REGALI D'USO - ESCLUSIONE - DONAZIONI RIMUNERATORIE - INCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - NOZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - ATTRIBUZIONI COMPIUTE IN ADEMPIMENTO DI DOVERI MORALI OD A SCOPO DI PUBBLICA UTILITÀ OVVERO REGALI D'USO - ESCLUSIONE - DONAZIONI RIMUNERATORIE - INCLUSIONE.*
L'inefficacia nei confronti dei creditori degli Atti a titolo gratuito, prevista dall'art. 64 della legge fallimentare, riguarda tutte le attribuzioni che implichino un depauperamento del patrimonio del fallito senza corrispettivo, con la sola esclusione di quelle compiute in adempimento di doveri morali od a scopo di pubblica utilità, ovvero dei regali d'uso. Nella suddetta previsione, pertanto, rientra la donazione remuneratoria contemplata dall'art. 770 cod. civ., la quale, pur se diretta a compensare servizi in precedenza resi dal beneficiario, integra un'elargizione di natura discrezionale, non essendovi il donante tenuto né in base a vincolo giuridico, né per dovere morale o consuetudine sociale. (V 624/65, mass n 311175).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)