diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6909 del 23/07/1997 (Rv. 506211 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Requisiti dell'atto gratuito - Mancata corresponsione di alcunché da parte del soggetto beneficiario del trasferimento - Necessità - Mera complessità soggettiva dell'operazione - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506211-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO

Ai fini dell'applicazione della legge fallimentare, il trasferimento, ad un soggetto, di un immobile, per effetto di una operazione "complessa" realizzata fra altri soggetti e senza che il soggetto destinatario corrisponda alcunché per il bene che gli è stato attribuito, deve considerarsi avvenuto a titolo gratuito. Naturalmente la mera "complessità - in sè -della operazione non è, da sola, sufficiente a giustificare una valutazione di gratuità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)