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Sez. 1, Sentenza n. 1411 del 14/02/1997 (Rv. 502447 - 01)

DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE | Nozione - Incidenza ostativa del fattore di riconoscenza, o di "speciale remunerazione" di attività svolta, sul profilo causale della "liberalità" - Esclusione - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502447-01

DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE

La figura della donazione remuneratoria, prevista dall'art. 770, primo comma, cod. civ., è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume, in essa, il "motivo" dell'attribuzione patrimoniale, correlata specificamente ad un precedente comportamento del donatario, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti, o "speciale remunerazione" di attività svolta. Ancorché dominata da tale "motivo", l'attribuzione non cessa peraltro di essere spontanea, e l'atto conserva la "causa" di liberalità, rendendosi così suscettibile di revocatoria fallimentare, perché discrezionale "nell'an", nel "quomodo" e nel "quantum", non essendovi il donante tenuto né in base ad un vincolo giuridico, né in adempimento di un dovere morale o di una consuetudine sociale, con la conseguenza che, in nessun caso, l'attribuzione patrimoniale può assumere la qualificazione giuridica di corrispettivo, neppure per la parte corrispondente al valore del servizio reso

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Cod. Civ. art. 770

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)