Sez. 3, Sentenza n. 39407 del 26/09/2007 Ud. (dep. 25/10/2007) Rv. 238003 - 01
PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Inutilizzabilità patologica - Nullità processuali - Giudizio abbreviato non condizionato - Necessità di eccezione preliminare dell'imputato - Esclusione - Fattispecie in tema di violazione del contraddittorio nella procedura di espletamento di analisi di prodotti alimentari.
PROVE - INUTILIZZABILITÀ
In tema di giudizio abbreviato, l'imputato può eccepire le cosiddette inutilizzabilità patologiche (relative a prove assunte "contra legem") nonché le nullità che inficiano gli atti processuali, ma non è suo onere formulare tali eccezioni prima di accedere al rito qualora richieda di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato (ovvero senza integrazione probatoria), in quanto l'ammissibilità di tale rito non è valutata dal giudice e costituisce un diritto dell'imputato, il quale può dunque formularle per la prima volta anche nel giudizio di legittimità. (Fattispecie in cui era stata eccepita la violazione dei diritti della difesa per il mancato contraddittorio nella procedura di espletamento dell'analisi di prodotti alimentari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)