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Sez. 3, Sentenza n. 6757 del 24/01/2006 Ud. (dep. 22/02/2006) Rv. 233106 - 01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Inutilizzabilità "fisiologica" e "patologica" - Criteri distintivi - Applicazione in tema di giudizio abbreviato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233106-01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ

La inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non costituisse inutilizzabilità "patologica" quella che si assumeva derivante dal fatto che non era stata ripetuta, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 2 D.Lgs. n. 123 del 1993, l'analisi di una sostanza alimentare deteriorabile sulla base della quale era stato configurato a carico dell'imputato il reato di cui all'art. 5 lett. a), L. n. 283 del 1962).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/05/1993 num. 123 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)