Sez. L, Sentenza n. 8408 del 16/11/1987 (Rv. 455964 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRESTAZIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA SUCCESSIVE ALL'1 LUGLIO 1984) - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE A DIRITTO ALLA PENSIONE EX LEGGE N. 636 DEL 1939 ACCERTATO CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALLA PREDETTA DATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRESTAZIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA SUCCESSIVE ALL'1 LUGLIO 1984) - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE A DIRITTO ALLA PENSIONE EX LEGGE N. 636 DEL 1939 ACCERTATO CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALLA PREDETTA DATA.*
Il nuovo regime dell'Invalidità pensionabile, introdotto dalla legge 12 giugno 1984 n. 222 (entrata in vigore l'1 luglio 1984) ed articolantesi in due diversi tipi di prestazioni (l'assegno ordinario di Invalidità e la pensione ordinaria di inabilità), si è integralmente sostituito al vecchio regime della pensione di Invalidità, quale regolata dal R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, per le prestazioni liquidate con decorrenza successiva alla data suddetta. Pertanto da tale data il diritto ad una delle due prestazioni predette deve essere accertato unicamente alla stregua dei rispettivi parametri e requisiti legali, sia in fase amministrativa che in corso di giudizio, senza che più rilevino i presupposti per il conseguimento della pensione d'Invalidità nel vecchio regime. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva riconosciuto all'assicurato la pensione d'Invalidità ex RDL n. 636 del 1939 con decorrenza successiva all'1 luglio 1984). (V 6219/87, mass n 454200; (V 5486/87, mass n 454827).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)