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Sez. L, Sentenza n. 6221 del 23/06/1998 (Rv. 516685 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie riguardante l'interpretazione della disposizione del contratto integrativo aziendale di una Cassa di Risparmio relativa alle condizioni di erogabilità del premio annuale di rendimento ai dirigenti ed ai funzionari.
Stato
decisa il 1998-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516685-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito le cui valutazioni non sono sindacabili in sede di legittimità salvo che per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, sempre che le censure siano specifiche e non si risolvano nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella censurata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando una disposizione del contratto integrativo aziendale di una Cassa di Risparmio in relazione a corrispondenti previsioni del c.c.n.l. di categoria riguardanti le condizioni di erogazione del premio annuale di rendimento per funzionari e dirigenti, aveva escluso che detto premio spettasse in ogni caso ai dirigenti, ritenendone la spettanza, come per i funzionari, solo in caso di meritevolezza, e perciò non in caso di giudizio di valutazione negativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)