Sez. L, Sentenza n. 2190 del 27/02/1998 (Rv. 513132 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Violazione delle regole ermeneutiche e vizi di motivazione - Rilevanza - Deduzione - Contenuto - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
L'interpretazione del contratto - individuale o collettivo di diritto comune - è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto, in particolare, che la disciplina concordata dalle parti e conforme a quella degli accordi economici collettivi, prevedendo il diritto alla provvigione, in caso di risoluzione del contratto, per gli affari "proposti" prima dell'estinzione del contratto - ed accettati dal preponente anche dopo tale data - lo escludesse in relazione a semplice attività promozionale non concretatasi nella trasmissione di vere e proprie proposte).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)