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Sez. L, Sentenza n. 1136 del 04/02/1998 (Rv. 512212 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione di una disposizione del C.C.N.L. per i lavoratori delle aziende municipalizzate.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512212-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Il contratto collettivo per i lavoratori delle Aziende municipalizzate di igiene urbana è norma contrattuale di natura privatistica, come tale censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, non essendo ammissibile una censura che si risolva esclusivamente nella proposizione di una interpretazione della norma contrattuale diversa da quella adottata dal giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 13 C.C.N.L. per i lavoratori delle aziende municipalizzate, aveva escluso che per il conseguimento del diritto all'inquadramento nel quinto livello fosse sufficiente essere in possesso della patente di generatori a vapore, ritenendo altresì necessario che il lavoratore fosse addetto ad impianti per i quali una siffatta patente sia richiesta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)