Sez. 4, Sentenza n. 703 del 21/11/2003 Cc. (dep. 14/01/2004) Rv. 227872 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Tariffe professionali - Assistenza difensiva a più imputati aventi identità di posizioni processuali - Riduzione del 20% del compenso secondo tariffa da parte di ciascun cliente - Unicità del reato contestato ai fini di tale riduzione - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di compensi al difensore, la previsione di cui all'art. 3, comma secondo, D.M. n. 585 del 1994 - per la quale nell'ipotesi di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato ha diritto da parte di ciascun cliente al compenso secondo tariffa ridotto del 20% - non significa che la predetta riduzione trovi applicazione solo nel caso di unicità del reato contestato, essendo sufficiente, a tal fine, l'identità delle posizioni processuali, il cui accertamento, peraltro, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di censura in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)