Sez. 4, Sentenza n. 43703 del 29/09/2003 Cc. (dep. 14/11/2003) Rv. 226416 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Decreto di liquidazione - Compenso - Reclamo - Provvedimento conseguente - Ricorso in Cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, i provvedimenti emessi dal Tribunale o dalla Corte d'Appello in sede di reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore sono ricorribili per cassazione per violazione di legge (categoria che include anche l'ipotesi di mancanza, o di mera apparenza, della motivazione), in quanto, pur non essendo formalmente qualificati come sentenze, i provvedimenti menzionati hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Legge 30/05/2002 num. 115 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)