Sez. 4, Sentenza n. 19277 del 10/01/2003 Cc. (dep. 24/04/2003) Rv. 225228 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Tariffe professionali - Liquidazione - Criteri - Obblighi del giudice di merito - Fattispecie relativa a partecipazione ad udienze.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l'obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione; in particolare, in riferimento alla partecipazione alle udienze non può indiscriminatamente applicare i parametri di cui alla tabella n. 5 senza diversificazione tre le attività di patrocinio svolte concretamente. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che giudice di merito avrebbe dovuto distinguere tra il compenso per la partecipazione alle udienze nelle quali il difensore aveva svolto la discussione e quello per la partecipazione alle udienze nelle quali, invece, il difensore si era limitato a prestazioni di contenuto "minore o minimo", le quali devono essere liquidate in base al parametro 4 delle tabelle approvate con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)