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Sez. 1, Sentenza n. 12966 del 13/07/2004 (Rv. 576099 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Criterio indennitario applicabile - Poteri - doveri del giudice - Attività difensiva delle parti mirante ad una determinata affermazione della natura del fondo - Preclusioni - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576099-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nel giudizio di opposizione alla stima, di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel quale la determinazione dell'indennità di esproprio dovuta per legge dipende dalla qualificazione del fondo come edificatorio o meno, la qualificazione del fondo attiene all'attività di applicazione delle norme, alla quale si associa l'attività difensiva delle parti, di modo che non può ravvisarsi preclusione alcuna tanto ad una definizione, da parte del giudice, dell'oggetto espropriato in discordanza con la stima amministrativa o con le indicazioni delle parti (con l'unico limite del divieto di "reformatio in peius" della posizione dell'opponente), quanto per le parti allo spiegamento di attività difensive miranti ad una determinata affermazione della natura del fondo, quale presupposto per l'applicazione di una norma piuttosto che di un'altra. Ne consegue che - atteso che il difetto di contestazione è irrilevante quando riguarda l'interpretazione della disciplina legale, e che l'improponibilità di questioni non dibattute in precedenza opera con esclusivo riferimento alle questioni che implicano una modificazione dei termini di fatto della controversia, e non anche a quelle la cui novità concerne i soli profili di diritto - la questione dell'edificabilità del suolo, agli effetti dell'applicabilità dell'art. 5-bis, comma primo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), piuttosto che del comma quarto della medesima disposizione, è da ritenere legittimamente sollevata, nel corso del giudizio di merito, in sede di comparsa conclusionale, da parte dell'amministrazione (senza che in replica la controparte abbia controdedotto in modo specifico), e dunque non può considerarsi nuova nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)