Sez. 1, Sentenza n. 8361 del 03/04/2007 (Rv. 597107 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudizio di opposizione - Carattere di giudizio ordinario di cognizione - Sussistenza - Criterio indennitario applicabile - Autonoma individuazione delle norme applicabili - Potere-dovere del giudice - Sussistenza - Atto di citazione - Quantificazione del petitum indennitario - Necessità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Ove si introduca innanzi alla competente Corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio dovuta per legge, il giudice adito non è vincolato dalle indicazioni delle parti, ma ha egli stesso il potere-dovere di individuare i criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria in forza delle norme che li contemplano, sicché non risulta neppure necessario che nell'atto di citazione si debba quantificare la somma pretesa a titolo di indennità, dovendo essa, appunto, esser liquidata in riferimento a criteri prefissati dalla legge, con conseguente accoglimento o rigetto della domanda a seconda che un siffatto accertamento del giudice esiti in una somma maggiore o minore di quella censurata dalla parte per la sua non conformità al dettato normativo (in applicazione del principio, è stato respinto il motivo di denuncia della sentenza della Corte d'appello fondato sull'omessa motivazione in ordine alla eccepita nullità della citazione introduttiva del giudizio in assenza di quantificazione della indennità aggiuntiva pretesa da coltivatore diretto pretesa dall'opponente, il quale si era limitato a chiedere al giudice una corretta liquidazione di quanto dovutogli per legge).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge Prov. Trento 19/02/1993 num. 6 art. 9, Legge Prov. Trento 19/02/1993 num. 6 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)