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Sez. 1, Sentenza n. 18681 del 23/09/2005 (Rv. 583576 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudizio di opposizione - Criterio indennitario applicabile - Autonoma individuazione delle norme applicabili - Potere - dovere del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583576-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L'opposizione alla stima, di cui all'art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865, introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio dovuta per legge, nel quale è compito del giudice la corretta applicazione, e prima ancora individuazione, dei criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria avviata dai pubblici poteri, attività ermeneutica nella quale, in forza del principio "iura novit curia", egli non è vincolato dalle indicazioni delle parti, ed ha il potere-dovere di autonoma individuazione delle norme applicabili, sicché alla identificazione delle caratteristiche del fondo espropriato segue la sua qualificazione come edificatorio o non edificatorio, che attiene all'attività di applicazione delle norme, in cui è irrilevante anche il difetto di contestazione concernente l'interpretazione della disciplina legale, appunto perché l'applicazione della legge costituisce oggetto del potere-dovere del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)