Sez. 1, Sentenza n. 11049 del 04/11/1998 (Rv. 520346 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giudice di pace - Pronuncia secondo equità - Ricorso per Cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di impugnazione delle sentenze emesse dal giudice di pace, i criteri determinativi dei limiti della ricorribilità per cassazione adottati per le sentenze del conciliatore devono ritenersi del tutto applicabili anche alle pronunce emesse dal predetto organo, con la ulteriore precisazione che quest'ultimo gode di una libertà di giudizio ancora maggiore, non essendo stato riprodotto, nei suoi confronti, l'obbligo di osservare "i principi regolatori della materia" di cui al previgente art. 113 comma secondo cod. proc. civ., dettato, invece, con riferimento al giudice conciliatore. Ne consegue che, anche con riferimento alle pronunce del giudice di pace, le regole di equità (che riguardano solo il merito della causa e non anche il procedimento) devono ritenersi applicate non solo quando la decisione adottata faccia ad esse espresso riferimento (ovvero quando, nell'applicazione di norme di diritto, ne sia espressamente evidenziata la corrispondenza all'equità), ma anche quando, in applicazione di norme di diritto, nulla venga precisato in ordine alla loro corrispondenza all'equità, dovendosi in tal caso ritenere la (implicita) valutazione in termini di coincidenza dei criteri di equità e delle norme giuridiche adottate. A tanto consegue, ancora, che, anche con riferimento alle pronunce del Giudice di Pace secondo equità, il sindacato di legittimità della S.C. sia rigorosamente limitato ai vizi di cui all'art. 360 n. 1, 2 e 4 cod. proc. civ., ai vizi di motivazione su punti di fatto decisivi (art. 360 n. 5), alle violazioni di norme costituzionali e comunitarie, alla violazione, infine, di principi fondamentali dell'ordinamento. (Nella specie il Giudice di Pace, nell'annullare un'ordinanza - ingiunzione prefettizia fondata sull'accertamento di una sosta veicolare a pagamento protrattasi oltre il limite di scadenza indicato sull'apposito contrassegno, aveva osservato come legittimati all'accertamento delle violazione del Cod. della Strada fossero esclusivamente i soggetti di cui all'art. 12 stesso codice, senza che, tra essi, potessero considerarsi inclusi i dipendenti della società concessionaria dei parcheggi a pagamento, benché muniti della qualifica di guardia giurata. La S.C., in applicazione dei principi di diritto di cui in massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Prefetto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)