Sez. 2, Sentenza n. 8892 del 14/04/2009 (Rv. 607829 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione a verbale di contestazione per violazione del codice della strada - Rilevabilità da parte del giudice di violazione diversa da quella contestata - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Poichè il giudizio d'opposizione avverso verbale di contestazione di infrazione al codice della strada (o anche avverso ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto) ha ad oggetto la fondatezza della pretesa punitiva della P.A., quale contestata all'autore della violazione, nei limiti dei motivi dedotti dall'opponente nel ricorso, è precluso al giudice dell'opposizione, ove accerti in fatto l'insussistenza della fattispecie contestata, applicare una sanzione per la diversa fattispecie emersa nel giudizio d'opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del G.d.P. che aveva sostituito alla contestazione originaria dell'infrazione di cui all'art. 145 cod. strada, relativa alla mancata precedenza nelle intersezioni, quella diversa prevista dal comma 3 dell'art. 141 cod. strada, relativa ai limiti di velocità in prossimità di curve o intersezioni).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Cod. Strada art. 145, Cod. Strada art. 204 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)